Ιδρύθηκε η Φιλελληνική Εταιρεία Ιταλίας. Costituita la Società Filellenica Italiana

 

BOLLSTSOCFILITAL21.324γραμματαStatuto dell’Associazione

SOCIETà FILELLENICA ITALIANA

Art. 1

Ai sensi dell’art. 18 della Costituzione italiana e dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione, senza scopo di lucro, denominata “Società filellenica italiana” (SFI), di seguito denominata “Società”.

Art. 2

La Società ha sede in Cava de’ Tirreni (SA), presso l’Hotel Vittoria – Maiorino, al Corso Giuseppe Mazzini, n. 4, che ha ospitato, dai primi di settembre al 18 ottobre del 1944, il Governo Ellenico in esilio, “ultima tappa” prima del ritorno in Patria, come la Città fu definita nella omonima poesia dal premio Nobel Jorgos Seferis.

Potranno essere istituite altre sedi regionali in Italia, nonché sedi estere.

Le sedi regionali, istituite con delibera del Consiglio direttivo della Società, saranno dotate di piena autonomia culturale, gestionale e contabile, pur collaborando con la Sede nazionale nel raggiungimento degli scopi statutari. Per il coordinamento degli interventi e la gestione delle attività in comune, un quinto della quota di iscrizione e della quota annuale versata dai soci afferenti alle sedi regionali sarà devoluta alla Società. Il Presidente ed il Direttore delle sedi regionali, salvo espressa determinazione negativa del Consiglio Direttivo della Società da esprimersi entro quindici giorni dalla comunicazione dei nominativi, sarà socio a tutti gli effetti della “Società filellenica italiana”, assumendo i diritti e gli obblighi che ne discendono.

Art. 3

Scopo dell’Associazione è quello di promuovere la cultura ellenica, favorendo la consapevolezza, soprattutto da parte delle giovani generazioni, del debito fondamentale che la civiltà occidentale ed il mondo intero hanno nei confronti della Grecia.

Per realizzare detto scopo, in particolare, l’Associazione:

  • promuove e realizza programmi, attività e iniziative che valorizzino la lingua, la letteratura, la storia, la cultura ellenica e le arti in generale, anche attraverso la diffusione di video, pubblicazioni on line e riviste;

  • promuovere il riconoscimento della Cultura classica, greca e latina, quale “patrimonio Culturale Immateriale”, ai sensi della Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003, operando per l’individuazione e la valorizzazione dei beni immateriali che trovano nella tradizione classica le proprie radici;

  • organizza la pubblicazione e/o la presentazione di opere dedicate alla cultura ellenica;

  • cura l’allestimento di biblioteche specialistiche, nonché l’istituzione di borse di studio sulle tematiche di interesse dell’Associazione;

  • realizza corsi di lingua greca, sia antica che moderna, cogliendone la continuità linguistica, in collaborazione con le comunità greche operanti sul territorio;

  • favorisce l’insegnamento nella scuola italiana del greco moderno;

  • promuove, soprattutto negli abitanti delle città di colonizzazione ellenica, la consapevolezza e l’orgoglio della propria identità;

  • opera la traduzione di autori greci in italiano o in altre lingue e viceversa;

  • promuove la tutela e la valorizzazione di beni culturali, storici, artistici ed architettonici ubicati in Grecia e in altri Paesi, che furono sedi di colonie greche nell’antichità e nel medioevo, con particolare riguardo al monachesimo bizantino;

  • organizza escursioni archeologiche e viaggi di studio in Grecia e in altri luoghi, conosciuti o inediti, interessati alla cultura greca;

  • sollecita gli scambi culturali con tutte le comunità elleniche sparse nel mondo;

  • organizza incontri culturali ed attività di formazione sulla cultura ellenica e sull’influenza fondamentale che essa ha avuto sugli altri Popoli;

  • organizza rassegne musicali, cinematografiche, teatrali e letterarie, mostre, esposizioni di arti visive e figurative aventi ad oggetto la Grecia e l’Ellenismo, con riferimento sia alla Grecia antica che a quella contemporanea;

  • organizza manifestazioni sportive e culturali ispirate alla tradizione dei Giochi Delfici;

  • propone all’attenzione dell’opinione pubblica italiana ed europea il ruolo fondamentale che Grecia e Italia hanno avuto nella costruzione stessa del concetto di Europa e nella costituzione della Sua matrice culturale.

  • promuove le iniziative più opportune per consolidare i legami di solidarietà con il popolo greco, impegnando le istituzioni nazionali ed europee a reali politiche di coesione economica e sociale, le uniche idonee a consentire il consolidamento delle comuni istituzioni comunitarie ed il perdurare stesso dell’unità economica e politica dell’Europa;

  • sostiene lo sviluppo della Grecia, in un contesto di solidarietà e condivisione internazionali, con ogni iniziativa atta a favorirne la crescita economica e sociale;

  • diffonde informazioni riferite alla Grecia, anche per favorirvi il turismo;

  • sostiene gli studenti greci che si iscrivono e frequentano l’Università italiana;

  • istituisce ed aggiorna un sito Internet per presentare tutte le attività dell’Associazione;

  • promuove la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni popolari e dell’identità nazionale del popolo greco;

  • favorisce e sostiene gemellaggi fra città italiane e greche, per consolidare i rapporti di fratellanza fra i due Popoli;

  • collabora con le Associazioni che perseguono analogo scopo ed, in particolare, con la Federazione delle comunità e confraternite elleniche in Italia;

  • tutela le minoranze grecofone presenti in Italia e sostiene la loro identità culturale.

Art. 4

L’Associazione ha una durata illimitata. L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare.

Art. 5

Possono essere soci dell’Associazione i cittadini italiani e stranieri, le cui domande di ammissione siano accettate, con giudizio insindacabile, dal Consiglio direttivo.

I soci si distinguono in quattro categorie: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

Fondatori sono i soci che sottoscrivono il presente Statuto e l’atto costitutivo. La qualificazione di soci fondatori ha valore onorifico, attribuendosi ai fondatori lo stesso status dei soci ordinari.

Ordinari sono i soci pleno jure, che, deliberata la loro ammissione dal Consiglio Direttivo, siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Sostenitori sono i soci, ordinari o fondatori, che si impegnano a versare all’Associazione un contributo in danaro il cui importo minimo sarà fissato dal Consiglio direttivo.

Soci onorari sono le personalità chiamate a far parte dell’Associazione con delibera del consiglio direttivo, per aver dato un notevole contributo al conseguimento degli scopi sociali e per particolari meriti nel campo scientifico, letterario, artistico, culturale e sociale. I soci onorari hanno parere consultivo e non hanno diritto di voto.

Art. 6

Gli associati hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita della Società nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi organi e di essere informati su tutte le delibere del Consiglio Direttivo come anche sullo stato patrimoniale generale della Società. In particolare la partecipazione alle Assemblee ed ai Comitati Direttivi sarà consentita anche in teleconferenza o mediante altre forme di telecomunicazione approvate dall’Assemblea stessa.

Gli iscritti sono tenuti ad osservare la disciplina associativa, rispettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, mantenendo una condotta coerente e ispirata a principi etici.

Ogni membro della Società deve versare la quota annuale entro il mese di gennaio dell’anno in corso a cui si riferisce.

Art. 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo, violazione grave e/o reiterata di norme statutarie e per morosità o indegnità; la violazione di norme statuarie e la morosità vanno accertate e dichiarate dal Consiglio direttivo; l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci, la quale, se la persona dichiarata indegna è un membro del Consiglio direttivo, provvederà alla sostituzione.

Le somme versate dai soci come quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I soci che non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 8

Possono essere iscritti in qualità di Aderenti tutti i maggiorenni che facciano richiesta in tal senso al Consiglio direttivo o all’Assemblea Ordinaria. Gli aderenti alla Società hanno diritto di parola ma non di voto in Assemblea. Essi non versano alcuna quota d’iscrizione o contributo obbligatorio annuo.

Art. 9

Il timbro dell’Associazione ha forma circolare, porta nella circonferenza la scritta Società filellenica italiana ed al centro l’immagine del Sole di Verghina. Il timbro è conservato dal Segretario Generale dell’Associazione assieme ai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed ai verbali delle Assemblee.

Art. 10

Mezzi finanziari necessari per la promozione, la diffusione e l’attività della Società potranno essere costituiti da:

  1. Contributi associativi annuali e quota di iscrizione fissate ogni anno dall’assemblea ordinaria degli iscritti da versare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

  2. Eventuali contributi straordinari da parte degli iscritti e membri aderenti.

  3. Entrate da eventuali manifestazioni e promozioni.

  4. Contributi e donazioni da parte di privati, Enti ed Organizzazioni i cui scopi non siano in contrasto con le finalità della Società.

Art. 11

Gli organi statutari della Associazione sono costituiti da:

  1. Assemblea Ordinaria (A.O.).

  2. Assemblea Straordinaria (A.S.)

  3. Consiglio Direttivo (C.D.).

  4. Collegio dei Probiviri.

Art. 12

L’Assemblea Ordinaria degli iscritti è l’organo supremo della Società. Vi prendono parte tutti gli iscritti che sono in regola con il pagamento della loro quota sociale annua. Essi possono farsi rappresentare nell’assemblea e nelle votazioni da un altro associato anche mediante delega scritta in calce all’invito di convocazione ovvero tramite comunicazione via pec. Ogni associato avente diritto al voto, cioè in regola col versamento  del contributo sociale annuo, può rappresentare sino a due altri associati. Ciascun associato che si trova nell’impossibilità di partecipare fisicamente all’Assemblea può anche chiedere di prendervi parte in videoconferenza. Di questa circostanza si darà atto espressamente nel verbale dell’Assemblea.

Essa è convocata ogni tre anni per l’elezione del Consiglio Direttivo (C.D.) ed ogni anno per i suoi lavori programmatici ed amministrativi. La comunicazione avviene tramite pec (per gli associati che ne siano forniti) ovvero con pubblicazione dell’avviso con almeno 15 giorni di anticipo all’Albo dell’Associazione presso la Sede sociale.

Essa è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza (50%+1) dei soci pleno jure. In caso contrario è valida la seconda convocazione, secondo Codice Civile.

All’A.O. spetta: a) eleggere il C.D. ed i Probiviri; b) stabilire l’indirizzo generale della Società; c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; d) stabilire  la  quota sociale annua; e) deliberare sull’espulsione di membri; f) deliberare su ogni argomento posto all’ordine del giorno secondo le norme del presente statuto.

Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione, svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale.

Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle delibere del A.O. è firmato dal Presidente  e dal Segretario Generale.

Art. 13

L’Assemblea Straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello Statuto; b) sull’eventuale scioglimento della Associazione; c) su temi vari considerati di natura straordinaria.

  1. A. S. PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO a) Essa è convocata su richiesta scritta di un terzo degli iscritti fatta al C.D. o della maggioranza del C.D. Provvede alla convocazione il Presidente della Società tramite pec o lettera raccomandata inviata almeno trenta (30) giorni  prima della data stabilita. b) L’A. S. per le modifiche dello Statuto è validamente costituita in  prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 degli  iscritti pleno jure, e in seconda convocazione validamente costituita quando sono presenti il 50%+1 degli stessi iscritti. c) Per deliberare serve il 50%+1 degli iscritti pleno jure.

  2. A. S. PER LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’a) Essa è convocata su richiesta scritta della maggioranza 50%+1 degli iscritti pleno jure fatta al C.D. Provvede alla convocazione il Presidente della Società tramite pec o lettera raccomandata inviata almeno trenta (30) giorni  prima della data stabilita. b) L’A.S. per l’eventuale scioglimento della Società è validamente costituita quando sono presenti i 3/4 degli iscritti pleno jure. c) Per deliberare servono i 3/4 degli iscritti (75%). d) Nomina i liquidatori.

  3. SU ALTRI TEMI a) L’A. S. è convocata su richiesta scritta di almeno 1/3 degli iscritti. Provvede alla convocazione il Presidente della Società tramite pec o lettera raccomandata inviata almeno trenta (30) giorni  prima della data stabilita. b) E’ validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 degli iscritti, in caso contrario è valida la seconda convocazione a maggioranza assoluta dei soci. c) Per deliberare serve il 50%+1 dei soci pleno jure.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a nove membri che vengono eletti dall’Assemblea Ordinaria, previa fissazione da parte della stessa del numero dei componenti il Consiglio, a scrutinio segreto e rimangono in carica per tre anni.

Il C.D. si  riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dallo stesso C.D., oppure su richiesta firmata da almeno 1/3 dei membri del C.D.

I membri del C.D. vengono eletti tra gli iscritti durante l’Assemblea Ordinaria.

Ogni membro dell’Assemblea potrà esprimere per l’elezione del C.D. fino a tre (3) preferenze. L’Assemblea può confermare all’unanimità il C.D. uscente.

Qualora l’associato partecipi via videoconferenza, il voto potrà essere espresso via pec.

Il Presidente dell’Assemblea proclama eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti validi. I non eletti in ordine decrescente sono eletti membri supplenti. Nei casi di parità si procede per sorteggio tra i candidati con ugual numero di voti.

Entro quindici (15) giorni dalla avvenuta nomina il C.D. riceve da quello uscente  le  dovute consegne, e stabilisce la programmazione della Società in linee generali, secondo le direttive, a suo tempo delineate dall’Assemblea e dallo Statuto.

Il C. D. nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dalla avvenuta elezione si riunisce per procedere alla nomina del Presidente, del Direttore scientifico, anche con funzioni di Vicepresidente, e del Segretario Generale con funzione anche di Tesoriere. Nel caso in cui i componenti del C.D. siano più di tre, le figure del Vicepresidente e del Tesoriere potranno essere individuate in altri componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni del C. D. sono aperte a tutti i soci.

Il C.D. deliberare su tutte le questioni secondo le direttive generali che sono scaturite dalle assemblee ordinarie e straordinarie. In particolare:

    1. delibera sull’ammissione di nuovi membri;

    2. delibera sulla sospensione cautelativa dei membri;

    3. redige i bilanci annuali;

    4. stabilisce il programma di manifestazioni ed attività;

    5. decide sulla richiesta ed accettazione di contributi economici;

    6. costituisce commissioni consultive e di lavoro aperte a tutti i membri incaricati di esaminare particolari problemi o iniziative. Le commissioni  hanno funzione propositiva e partecipano attivamente alla realizzazione delle proposte convalidate dall’assemblea e/o dal C.D.

Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Se un membro del C.D. è assente per tre (3) riunioni consecutive senza aver precedentemente informato il C.D. può essere sostituito dal primo membro supplente in graduatoria di voti. Se si dimette più della metà dei membri, il C.D. rimanente è obbligato a convocare entro un (1) mese l’Assemblea incaricata di eleggere un nuovo C.D.

Art. 16

Il Presidente della Società viene nominato dal C.D. a maggioranza dei voti. Ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Associazione e adotta i provvedimenti necessari allo svolgimento dell’attività sociale deliberata dal C.D. e dalla programmazione approvata dall’Assemblea e dal C.D. Egli coordina il lavoro del C.D. e dell’Assemblea Generale e convoca i medesimi secondo necessità. Egli altresì promuove e cura le relazioni pubbliche.

Art. 17

Il Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, subentra nelle sue funzioni.

Art. 18

Il Direttore ha la responsabilità scientifica di tutte le iniziative culturali che la Società intraprenderà.

Art. 19

Il Segretario Generale collabora col Presidente nel coordinamento e promozione delle varie attività del medesimo tese ad attuare i provvedimenti approvati dal C.D. Inoltre cura la redazione dei atti deliberativi e la tenuta dei libri sociali e dell’archivio.

Art. 20

Il Tesoriere cura l’amministrazione delle somme depositate in conformità al Bilancio preventivo, redatto dal C.D., e riferisce al C.D. quanto alla redazione del conto consuntivo. Tiene i Libri contabili e la relativa documentazione giustificativa, il fondo Cassa dell’Associazione ed in genere si adopera affinché vi sia la massima chiarezza e trasparenza nella comune gestione finanziaria.

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri (C.D.P.) è composto da tre (3) membri effettivi. Essi sono eletti dall’assemblea ed hanno funzioni di controllo sia del rispetto del presente statuto sia che tutti i comportamenti degli Associati siano ispirati all’etica e risolvono le eventuali controversie insorgenti fra i soci e fra questi e l’Associazione. Durano in carica tre (3) anni.

Art. 22

La Società Filellenica Italiana si estingue per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei membri. Il patrimonio  all’atto dello scioglimento verrà devoluto alla Federazione delle comunità e confraternite elleniche in Italia.

Art. 23

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito richiamo alle disposizioni di legge in materia.

Art. 24

In sede di primo avvio della Società, i soci fondatori eleggono al proprio interno un Consiglio Direttivo provvisorio di tre membri che  rimarrà in carica per due (2) anni a decorrere dalla registrazione dell’atto costitutivo. Trascorso tale periodo, il Consiglio Direttivo provvede ad indire elezioni per la costituzione del Consiglio Direttivo ordinario. La quota di iscrizione, fino a successiva determinazione dell’Assemblea, è fissata, al pari della quota annuale, in euro cinquanta (€ 50,00).